Roccavione: nuovo orario chiusura parchi pubblici
Agosto 2024. È stata in vigore dal mese di luglio 2021 sino ad oggi, dopo che si erano riaperti i parchi pubblici in seguito alla pandemia Covid-19, l’ordinanza che prevedeva l’interdizione dell’accesso a tali strutture dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo.
Da allora la frequentazione è notevolmente aumentata anche in orario notturno oltre la mezzanotte, certamente favorito da un ritorno alla normalità e dal favorevole periodo estivo; a volte però accompagnato da urla e schiamazzi tali da arrecare disturbo al riposo dei residenti limitrofi.
Per questa ragione il sindaco di Roccavione dopo aver valutato che l’interdizione dalle ore 22 fosse troppo limitativa, specialmente nel periodo estivo in quanto nelle ore serali i frequentatori possono godere di frescura nelle prime ore del crepuscolo e, tenuto conto del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che individua per qualsiasi attività il periodo di divieto di emissioni che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, salvo espressa autorizzazione, nelle ore comprese fra le 22 e le 8 del giorno successivo, si è deciso di interdire al pubblico tutte le aree verdi comunali dalle ore 24 alle ore 8 del giorno successivo specificando però che a partire dalle ore 22 non è ammesso l’uso di apparecchi di emissione sonora e dovrà essere mantenuto un tono sommesso della voce dei frequentatori così da garantire il rispetto del regolamento comunale di Polizia Urbana e del corretto vivere civile. Ovviamente per i trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle normative vigenti in materia.
COMUNE DI ROCCAVIONE
Provincia di Cuneo
ORDINANZA N. 30 DEL 13/08/2024
ISTITUZIONE ORARIO DI INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI PARCHI COMU
IL SINDACO
Vista la precedente ordinanza n. 33 del 06.07.2021 in cui, a seguito della riapertura dei parchi successiva all’interdizione del periodo COVID – 19 che prevedeva l’interdizione dell’accesso a tali strutture dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo;
Visto l’incremento della frequentazione in orario notturno (anche ben oltre la mezzanotte) delle summenzionate strutture, favorito dal periodo estivo, accompagnato da urla e schiamazzi tali da arrecare disturbo al riposo dei residenti limitrofi;
Valutato che l’interdizione dalle ore 22 è troppo limitativa in particolar modo nel periodo estivo in quanto nelle ore serali i frequentatori possono godere di frescura nelle prime ore del crepuscolo;
Visto il TITOLO IV del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che individua per qualsiasi attività il periodo di divieto di emissioni che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, salvo espressa autorizzazione, nelle ore comprese fra le 22 e le 8 del giorno successivo;
Richiamati i commi 4 e 5, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Per ragioni di tutela dell’ordine pubblico
L’istituzione dell’orario di interdizione al pubblico di tutte le aree verdi comunali dalle ore 24 alle ore 8 del giorno successivo.
A partire dalle ore 22 non è ammesso l’uso di apparecchi di emissione sonora e dovrà essere mantenuto un tono sommesso della voce dei frequentatori così da garantire il rispetto del regolamento in premessa e del corretto vivere civile.
La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 33 del 06.07.2021.
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle normative vigenti in materia.
MANDA
a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e l’apposizione di avviso contenente l’orario agli accessi delle aree interessate e trasmissione di copia della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.
Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.
Dalla Casa Comunale
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to : Giraudo Paolo
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal firmatario Sindaco del Comune di Roccavione e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile, a richiesta, presso l’Ufficio emittente.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccavione. Responsabile Procedimento: Landra Enrico (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
CAP 12018 – VIA S. CROCE, 2 – TEL. CENTRALINO 0171.76.71.08 – FAX 0171.75.78.57 – C.F. e P.I. 00468120043
e-mail: protocollo@comune.roccavione.cn.it sito internet: www.comune.roccavione.cn.it
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