Istituzione mercato delle castagne 2024
Settembre 2024. La stagione autunnale è alle porte e con essa il periodo della raccolta delle castagne. Per questa ragione il sindaco del Comune di Roccavione ha sortito un’apposita ordinanza relativa all’istituzione del consueto mercato delle castagne all’ingrosso e al minuto per la stagione entrante. Si stabiliscono le date di apertura e chiusura, gli orari e il regolamento al quale produttori e compratori dovranno attenersi. Ecco una breve sintesi:
Sono ammessi alla vendita nel mercato i produttori agricoli; i proprietari ed i conduttori di fondi coltivati a castagneto da frutto; i commercianti all’ingrosso di prodotti agricoli e le cooperative agricole.
Sono ammessi agli acquisti nel mercato i commercianti all’ingrosso di prodotti agricoli; i commercianti al minuto; i gestori di alberghi e ristoranti; le industrie che provvedono alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; i semplici consumatori solo a partire dalle ore 10:00.
Il mercato ha luogo nei giorni di martedì e venerdì, presso il piazzale di fronte ai campi sportivi, nel periodo compreso tra martedì 01 ottobre e venerdì 22 novembre, le contrattazioni inizieranno alle ore 8:00 sino al termine delle operazioni di compravendita. L’ora di inizio e di chiusura del mercato sarà segnalata con alzabandiera.
L’assegnazione di appositi spazi individuali nell’area di mercato per l’esposizione e la commercializzazione dei prodotti è subordinata all’accoglimento da parte del Comune di apposita istanza, che dovrà essere inoltrata per iscritto al Comune medesimo. Chi non avrà provveduto a richiedere l’assegnazione dell’area di mercato potrà eventualmente accedere allo stesso a discrezione dei Vigili, che ne valuteranno la possibilità in base alle disponibilità logistiche del momento.
COMUNE DI ROCCAVIONE
Provincia di Cuneo
ORDINANZA N. 36 DEL 20/09/2024
ISTITUZIONE MERCATO DELLE CASTAGNE 2024
IL SINDACO
Considerato l’approssimarsi del consueto Mercato annuale all’ingrosso ed al minuto delle castagne.
Ritenuto opportuno stabilire le modalità di svolgimento di tale pubblica riunione.
Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Visto il D.Leg.vo 18.08.2000, n.267. Visto lo statuto comunale
ORDINA
ART. 1
Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione dei produttori e degli operatori economici da parte del Comune di Roccavione costituiscono il mercato per il commercio all’ingrosso ed al minuto delle castagne.
ART. 2 – VENDITORI
Sono ammessi alla vendita nel mercato:
-
i produttori agricoli, i proprietari ed i conduttori di fondi coltivati a castagneto da frutto;
-
i commercianti all’ingrosso di prodotti agricoli; le cooperative agricole.
ART. 3 – COMPRATORI
Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
-
i commercianti all’ingrosso di prodotti agricoli;
-
i commercianti al minuto;
-
i gestori di alberghi e ristoranti;
-
le industrie che provvedono alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
-
i consumatori, in determinate ore del mercato.
ART. 4 - DATE ED ORARI DEL MERCATO
Il mercato ha luogo nei giorni di MARTEDI’ e VENERDI’ nel periodo compreso tra martedì 01 OTTOBRE e venerdì 22 NOVEMBRE (Fatta salva la possibilità di termine anticipato causa esaurimento del prodotto), con il seguente orario:
➢ Le contrattazioni inizieranno alle ORE 8:00 sino al termine delle operazioni di compravendita.
Le date di inizio e di termine del mercato potranno essere modificate per esigenze contingibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
L’ora di inizio e di chiusura del mercato sarà segnalata con alzabandiera.
ART. 5 – ORARIO DI MERCATO PER I CONSUMATORI
I consumatori di cui all’art. 3 comma 5 potranno frequentare i giorni di mercato a partire dalle ore 10:00.
ART. 6 – VIGILANZA
Gli operatori della Polizia Municipale vigileranno sul corretto andamento delle contrattazioni e sul rispetto delle normative vigenti.
ART. 7 – DIVIETI
E’ vietato, sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
-
dalle ore 7.00 alle ore 10 dei giorni di mercato è vietata la sosta nel piazzale antistante i campi sportivi per consentire ai produttori di posteggiarsi in attesa delle contrattazioni;
-
ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
-
attirare i compratori con grida e schiamazzi;
-
sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, indipendentemente dall’ente beneficiario;
-
sostare e circolare all’interno dei piazzali e delle corsie adibiti a mercato, nell’orario stabilito dall’art. 4, con automezzi o altri veicoli che non siano quelli adibiti al trasporto della merce, i veicoli rinvenuti in divieto verranno rimossi coattivamente; ogni e qualsiasi azione o comportamento che possa menomare o compromettere l’ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE
L’assegnazione di appositi spazi individuali nell’area di mercato per l’esposizione
e la commercializzazione dei prodotti è subordinata all’accoglimento da parte del Comune di apposita istanza, che dovrà essere inoltrata per iscritto al Comune medesimo.
Chi non avrà provveduto a richiedere l’assegnazione dell’area di mercato potrà eventualmente accedere allo stesso a discrezione dei Vigili, che ne valuteranno la possibilità in base alle disponibilità logistiche del momento.
ART. 9 – RESPONSABILITA’
Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Roccavione non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsivoglia titolo, agli operatori ed ai frequentatori del mercato, i quali sono responsabili dei danni da essi o da propri dipendenti causati al Comune di Roccavione od a terzi.
ART. 10 – COVID 19
Durante tutto il periodo di apertura del mercato con le relative contrattazioni dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione della diffusione del virus. E’ fatto divieto di accedere all’area di mercato a chiunque presenti sintomi ricadenti nelle tipologie a rischio o con febbre superiore a 37,5°.
COMUNICA
Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza dall’art. 1 all’art. 9 od a quelle previste da norme di legge che disciplinano il funzionamento dei mercati, verranno applicate secondo quanto previsto dal Regolamento comunale delle violazioni alle ordinanze e regolamenti.
Per le violazioni a quanto contenuto nell’articolo 10 si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di COVID19.
Ai soggetti individuati agli art. 2 e 3 della presente Ordinanza destinatari di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle normative vigenti, in funzione alla gravità del fatto ad insindacabile giudizio degli operatori di vigilanza, potrà essere sospeso il diritto di accesso al mercato.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che sarà notificata al pubblico anche mediante esposizione nell’area mercatale.
Dalla Casa Comunale
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to : Giraudo Paolo
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal firmatario Responsabile del Sindaco del Comune di Roccavione e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile, a richiesta, presso l’Ufficio emittente.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccavione. Responsabile Procedimento: Landra Enrico (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
CAP 12018 – VIA S. CROCE, 2 – TEL. CENTRALINO 0171.76.71.08 – FAX 0171.75.78.57 – C.F. e P.I. 00468120043
e-mail: protocollo@comune.roccavione.cn.it sito internet: www.comune.roccavione.cn.it
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